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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorieta' delle concimaie, con le seguenti modificazioni:

[8]Agli articoli 1 e 4, alle parole «tre anni», sono sostituite le parole «cinque anni».

[9]All'art. 6 i primi tre comma sono sostituiti dai seguenti:

[10]«Ove gli animali vengano ricoverati in agglomerati urbani ni di popolazione, i Comuni provvederanno a costruire, in conveniente posizione, adatti depositi di concime, per la migliore e piu' razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

[11]«L'obbligo di depositare il concime nei depositi comunali e' fatto a chiunque possegga animali stabulati nelle condizioni di cui sopra e non disponga di depositi di concime propri, costruiti a norma dell'art. 1 del presente decreto.

[12]«Per la costruzione dei depositi di concime i Comuni possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno a contrarre mutui con il beneficio del concorso statale stabilito dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche».

[13]All'art. 7 e' sostituito il seguente:

[14]«Le dimensioni e tutte le altre caratteristiche dei depositi comunali di concime ed i regolamenti per l'uso dei depositi stessi e per la utilizzazione del concime saranno adottati dai Comuni sul parere della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, emesso su relazione del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura».

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1931 - Anno IX

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]Mussolini - Acerbo - Bottai - Rocco.

[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 6 agosto 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-25;925~art1 · fonte del testo