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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorieta' delle concimaie, con le seguenti modificazioni:
[8]Agli articoli 1 e 4, alle parole «tre anni», sono sostituite le parole «cinque anni».
[9]All'art. 6 i primi tre comma sono sostituiti dai seguenti:
[10]«Ove gli animali vengano ricoverati in agglomerati urbani ni di popolazione, i Comuni provvederanno a costruire, in conveniente posizione, adatti depositi di concime, per la migliore e piu' razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.
[11]«L'obbligo di depositare il concime nei depositi comunali e' fatto a chiunque possegga animali stabulati nelle condizioni di cui sopra e non disponga di depositi di concime propri, costruiti a norma dell'art. 1 del presente decreto.
[12]«Per la costruzione dei depositi di concime i Comuni possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno a contrarre mutui con il beneficio del concorso statale stabilito dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche».
[13]All'art. 7 e' sostituito il seguente:
[14]«Le dimensioni e tutte le altre caratteristiche dei depositi comunali di concime ed i regolamenti per l'uso dei depositi stessi e per la utilizzazione del concime saranno adottati dai Comuni sul parere della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, emesso su relazione del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1931 - Anno IX
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]Mussolini - Acerbo - Bottai - Rocco.
[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 6 agosto 1931 al 16 dicembre 2009
