Nell'intervallo tra due conferenze, qualora non siano stabilite appropriate disposizioni nella convenzione o nel regolamento, il Comitato adotta quelle decisioni amministrative o tecniche che possano rendersi necessarie, con la riserva che esse siano sottoposte alla Conferenza successiva.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art24 · fonte su Normattiva