(a) Se il Comitato ritiene che un problema debba essere sottoposto ai Governi membri per essere risolto, inviera' una lettera circolare ai loro rappresentanti, in conformita' con l'articolo VI (6) della convenzione, chiedendo loro di far conoscere all'Ufficio il parere dei loro rispettivi Governi. (b) In caso di parita' di voti favorevoli o contrari, la questione deve essere deferita alla Conferenza successiva.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art25 · fonte su Normattiva