(a) Se un posto di direttore si rende vacante durante il periodo fra due conferenze e piu' di due anni prima che si riunisca la successiva Conferenza, il Comitato direttivo procedera' a un'elezione straordinaria per corrispondenza per coprire tale vacanza. (b) In questo caso, l'Ufficio invita i Governi membri a inviare una lista di candidati in conformita' con gli articoli da 38 a 40. Alla recezione di tali liste, l'elezione avra' luogo con procedura strettamente analoga a quella prevista dagli articoli da 41 a 43. (c) Espletata la procedura sopra menzionata, il Comitato notifica immediatamente ai Governi membri il risultato dello scrutinio e invita il direttore eletto ad assumere le sue funzioni.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art46 · fonte su Normattiva