(a) I direttori sono eletti per un periodo di cinque anni, in conformita' con gli articoli da 36 a 47. (b) I direttori sono rieleggibili per un secondo periodo di cinque anni. (c) Ogni candidato, nell'anno della sua elezione o rielezione, deve essere di eta' inferiore ai sessantasei anni. (d) Quando un direttore viene eletto per coprire una vacanza verificatasi fra due conferenze, il suo incarico avra' termine alla stessa data di quella che sarebbe stata la scadenza dell'incarico del suo predecessore se egli fosse rimasto in carica.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art27 · fonte su Normattiva