[1]Articolo XVIII

[2]1. La presente convenzione sara' aperta a Monaco il 3 maggio 1967 e successivamente alla Legazione del Principato di Monaco in Parigi dal 1 giugno al 31 dicembre 1967, alla firma di ogni Governo che partecipi ai lavori dell'Ufficio il 3 maggio 1967. 2. I Governi menzionati nel paragrafo 1 di cui sopra possono diventare parti alla presente Convenzione: (a) mediante firma senza riserva di ratifica o di approvazione, o (b) mediante firma con riserva di ratifica o di approvazione e mediante successivo deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione. 3. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere consegnati alla Legazione del Principato di Monaco a Parigi per essere depositati negli archivi del Governo del Principato di Monaco. 4. Il Governo del Principato di Monaco informera' i Governi menzionati nel paragrafo 1 di cui sopra e il Presidente del Comitato direttivo, di ogni firma e di ogni deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~convenzione-artxviii · fonte su Normattiva