[1]Articolo XVI
[2]1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri della Conferenza spaziale europea a partire dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973. 2. Gli Stati diventano parti dell'accordo: sia con la firma senza riserva di ratifica o di approvazione, sia col deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione, presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione. 3. Il presente accordo entrera' in vigore quando sara' stato firmato dalla Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione ammonta al 75% del totale del peso di voti menzionato al paragrafo 2.3 dell'allegato B, saranno diventati parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo il deposito presso il governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio o di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione, e' considerato come il deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione. 5. Il governo di uno Stato membro di una organizzazione che non abbia firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 puo' dopo questa data diventare parte dell'accordo, a condizione che gli altri governi parti dell'accordo diano il loro assenso. In tal caso il governo interessato deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese; puo' anche applicare le disposizioni menzionate nel paragrafo 4 del presente articolo, al fine di diventare parte del presente accordo. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimita' le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
