[1]Articolo XVII
[2]Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sia stata risolta attraverso negoziati o con i buoni uffici del Comitato direttivo, dovra', a richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essere sottoposta ad un arbitro designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
