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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, concernente il Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti, con le seguenti modificazioni:

[9]L'art. 1 e' sostituito dal seguente:

[10]«L'art. 1 del citato R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, e' sostituito dal seguente:

[11]«E' istituito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, che si pronuncia sugli argomenti di carattere generale attinenti all'insegnamento e alla cultura.

[12]«Il Consiglio e' ripartito in sei sezioni:

[13]la prima, per l'istruzione elementare, composta di 16 membri;

[14]la seconda, per l'istruzione media tecnica e artistica, composta di 25 membri;

[15]la terza, per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, composta di 16 membri;

[16]la quarta, per l'istruzione superiore, composta di 28 membri;

[17]la quinta, per le antichita' e belle arti, composta di 31 membri; la sesta, per le biblioteche, composta di 14 membri.

[18]«Del Consiglio fanno parte di diritto il Segretario del Partito Nazionale Fascista e il Presidente della Reale Accademia d'Italia.

[19]«Intervengono alle adunanze generali del Consiglio il direttore generale della Sanita' pubblica e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche».

[20]L'art. 3 e' sostituito dal seguente:

[21]«Nell'art. 3 e nell'art. 4, dopo le parole: «il fiduciario nazionale delle Sezioni scuola media dell'Associazione fascista della scuola», sono inserite le seguenti: «un rappresentante dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio».

[22]Dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:

[23]«All'art. 11 e' sostituito il seguente:

[24]«In seno ad ogni Sezione e' costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del presidente della Sezione e di cinque consiglieri, la quale si pronuncia su questioni che il Ministro ritenga, per ragioni di urgenza, di sottoporre al suo esame».

[25]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[26]Data a Roma, addi' 1° giugno 1939-XVII

[27]VITTORIO EMANUELE

[28]Mussolini - Di Revel - Bottai - Lantini

[29]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;929~art1 · fonte del testo