[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.

[3]Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969

[4]PREAMBOLO

[5]Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri allo scopo, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro Comune patrimonio; Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare l'articolo 5 di essa; Affermando che il patrimonio archeologico costituisce un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civilta'; Riconoscendo che la responsabilita' morale della protezione del patrimonio archeologico europeo, prima fonte della storia d'Europa, seriamente minacciato di distruzione, pur rientrando in primo luogo fra i doveri dello Stato interessato, incombe comunque sull'insieme degli Stati europei; Considerando che il punto di partenza di tale protezione dovrebbe essere costituito dall'applicazione dei piu' rigorosi metodi scientifici nelle ricerche o scoperte archeologiche al fine di preservarne il pieno significato storico e di rendere impossibile qualsiasi scavo clandestino in quanto causa di distruzione irrimediabile di informazioni scientifiche; Considerando che la protezione scientifica in tal modo garantita al patrimonio archeologico:

  • a)offrirebbe protezione particolarmente alle collezioni pubbliche, e
  • b)promuoverebbe la necessaria ed invocata riforma del mercato degli oggetti provenienti da scavi archeologici; Considerando che e' necessario vietare gli scavi clandestini ed istituire un controllo di carattere scientifico del patrimonio archeologico, come e' del pari necessario cercare, mediante l'istruzione, di dare agli scavi archeologici il loro pieno significato scientifico, Hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1

[7]Ai fini della presente Convenzione, sono considerati patrimonio archeologico le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e civilta' di cui la principale o una delle principali fonti d'informazione scientifica e' costituita da scoperte o scavi archeologici.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art1 · fonte su Normattiva