Art. 13 (Convenzione)
Per agevolare l'attuazione di dette politiche, ciascuna Parte s'impegna a sviluppare, nell'ambito della propria organizzazione politica e amministrativa, un'effettiva cooperazione a vari livelli dei servizi responsabili della conservazione, dell'azione culturale, dell'ambiente e dell'assetto del territorio.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
