Art. 20 (Convenzione)
Ai fini della presente Convenzione, un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, e incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione, ed in particolare: 1. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una relazione sulla situazione delle politiche di conservazione del patrimonio architettonico negli Stati Parti alla Convenzione, sull'applicazione dei principi da essa enunciati e sulle sue attivita'; 2. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa le misure volte all'attuazione delle disposizioni della Convenzione, anche nel campo delle attivita multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della Convenzione, come pure in materia di'informazione del pubblico riguardo alle finalita della Convenzione; 3. di fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riguardo all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
