Art. 21 (Convenzione)
Le disposizioni della presente Convenzione non sono pregiudiziali all'applicazione di disposizioni specifiche piu' favorevoli alla tutela dei beni di cui all'Art. 1 contenute nel: - la Convenzione relativa alla protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale del 16 novembre 1972; - la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
