Art. 6 (Convenzione)
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ARTICOLO 6. Ciascuna Parte s'impegna a: 1. prevedere, in funzione delle competenze nazionali, regionali e locali, e nei limiti dei bilanci disponibili, un supporto finanziario dei poteri pubblici ai lavori di manutenzione e di restauro del patrimonio architettonico situato sul suo territorio; 2. ricorrere, se del caso, a disposizioni fiscali che possano favorire la conservazione di detto patrimonio; 3. incoraggiare le iniziative private in materia di manutenzione e di restauro di detto patrimonio.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
