Art. 5 (Convenzione)
Ciascuna Parte s'impegna a vietare lo spostamento di tutto o di parte del monumento tutelato, tranne che nei casi in cui la salvaguardia materiale di detto monumento lo esiga in modo inderogabile. In tal caso, l'autorita' competente dovra prendere i provvedimenti necessari per lo smontaggio, il trasferimento e la ricomposizione del monumento in un luogo appropriato.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
