I trasferimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 verranno effettuati senza indebito ritardo, e comunque entro tre mesi dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Detti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore per le transazioni correnti alla data in cui il trasferimento viene effettuato. Per valuta convertibile s'intende ogni valuta comunemente impiegata per effettuare pagamenti per le transazioni internazionali e comunemente scambiata nei principali mercati internazionali dei cambi.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;93~accordo-art9 · fonte su Normattiva