DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

  • 1)Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato agli investimenti di investitori di un qualsiasi Stato terzo.
  • 2)Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di un investitore di un qualsiasi Stato terzo.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;93~accordo-art3 · fonte su Normattiva