Il trattamento di cui all'Art. 3 non si estendera' ai vantaggi accordati agli investitori di uno Stato terzo da una delle Parti Contraenti in base all'appartenenza di detta Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di libero Scambio ovvero ad altre forme di cooperazione regionale, Accordi economici multilaterali o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed uno Stato Terzo per evitare la doppia imposizione ovvero per facilitare gli scambi di frontiera.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;93~accordo-art4 · fonte su Normattiva