E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

  • 1)Ciascuna Parte Contraente promuovera' e creera' condizioni favorevoli affinche' gli investitori dell'altra Parte Contraente possano investire nel suo territorio e, conformemente ai suoi diritti, di esercitare il potere ad essa conferiti per legge, consentira' tali investimenti.
  • 2)Agli investimenti da parte di investitori di ciascuna Parte Contraente verra' sempre accordato equo e giusto trattamento; detti investimenti godranno della massima protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;93~accordo-art2 · fonte su Normattiva