E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
- 1)Ciascuna Parte Contraente promuovera' e creera' condizioni favorevoli affinche' gli investitori dell'altra Parte Contraente possano investire nel suo territorio e, conformemente ai suoi diritti, di esercitare il potere ad essa conferiti per legge, consentira' tali investimenti.
- 2)Agli investimenti da parte di investitori di ciascuna Parte Contraente verra' sempre accordato equo e giusto trattamento; detti investimenti godranno della massima protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
