Nessuna delle due Parti Contraenti adottera' alcuna misura di espriopriazione, nazionalizzazione o altre misure similari, aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio, nei confronti di investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente se non alle seguenti condizioni:
- a)che le misure vengano adottate per motivi pubblici e in conformita' alle procedure previste dalla legge;
- b)che le misure non siano discriminatorie;
- c)che le misure siano accompagnate da disposizioni relative al pagamento di un risarcimento pronto, adeguato ad effettivo. Tale risarcimento corrispondera' al valore di mercato degli investimenti in questione immeditamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di dominio pubblico e sara' liberamente trasferibile dalla Parte Contraente in valute liberamente convertibili. Il risarcimento verra' corrisposto senza indebito ritardo. Tale risarcimento comprendera' gli interessi al tasso di mercato prevalente nel Paese, calcolati a partire dalla data della razionalizzazione o espropriazione fino alla data dei versamenti.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
