DANNI Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscono perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza nazionali o eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato indennizzo. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, di un trattamento in ogni caso non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un qualsiasi Stato terzo.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
