DEGLI INVESTIMENTI
- 1)Ognuna delle Parti Contraenti, in conformita' con le proprie leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, consentira', senza indebito ritardo, il trasferimento in qualsiasi valuta convertibile di:
- a)utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri proventi maturati da qualsiasi investimento degli investitori dell'altra Parte Contraente;
- b)ricavi derivanti dalla liquidazione totale o parziale di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente;
- c)fondi per il rimborso di prestiti concessi dagli investitori di una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente e che entrambe le Parti Contraenti hanno riconosciuto come investimenti; liquidazione di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente;
- d)la parte rimanente dei proventi percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente a cui e' consentito lavorare in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, previo pagamento delle tasse e la deduzione delle spese di vitto e alloggio ivi sostenute.
- 2)Senza limitare la portata degli Articoli 3 e 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1) del presente Articolo 1o stesso trattamento favorevole riservato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
