All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~art7 · fonte su Normattiva