DI AMMINISTRAZIONE 1. L'Europol ha un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione:

  • 1)collabora all'ampliamento degli obiettivi dell'Europol (articolo 2, paragrafo 2);
  • 2)stabilisce all'unanimita' i diritti e i doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol (articolo 5);
  • 3)decide all'unanimita' il numero di ufficiali di collegamento che gli Stati membri possono inviare presso l'Europol (articolo 5);
  • 4)provvede alla preparazione delle norme di applicazione sugli archivi (articolo 10);
  • 5)partecipa all'adozione delle norme concernenti le relazioni dell'Europol con gli Stati ed organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4 (articoli 10, 18, 42);
  • 6)definisce all'unanimita' le modalita' relative alla modifica del sistema di indice (articolo 11);
  • 7)approva a maggioranza di due terzi le decisioni costitutive degli archivi (articolo 12);
  • 8)puo' formulare pareri sulle osservazioni e sulle relazioni dell'autorita' di controllo comune (articolo 24);
  • 9)esamina i problemi sui quali l'autorita' di controllo comune richiama la sua attenzione (articolo 24, paragrafo 5);
  • 10)disciplina i particolari della procedura di controllo della legittimita' delle richieste nell'ambito del sistema di informazione (articolo 16);
  • 11)partecipa alla nomina e alla revoca del direttore e dei vicedirettori (articolo 29);
  • 12)vigila sulla regolarita' della gestione del direttore (articoli 7, 29);
  • 13)partecipa all'adozione dello statuto del personale (articolo 30);
  • 14)partecipa all'elaborazione di accordi sulla protezione del segreto e all'adozione della normativa in materia di protezione del segreto (articoli 18, 31);
  • 15)partecipa all'elaborazione del bilancio, compresa la tabella dell'organico, alla revisione dei conti e allo scarico del direttore per l'esecuzione del bilancio (articoli 35, 36);
  • 16)adotta all'unanimita' il piano finanziario quinquennale (articolo 35);
  • 17)nomina all'unanimita' il controllore finanziario e ne sorveglia l'attivita' (articolo 35);
  • 18)partecipa all'adozione del regolamento finanziario (articolo 35);
  • 19)approva all'unanimita' la conclusione dell'accordo sulla sede (articolo 37);
  • 20)adotta all'unanimita' le norme per l'abilitazione degli agenti dell'Europol;
  • 21)delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'Europol o tra Stati membri per quanto riguarda i rimborsi da versare a titolo della responsabilita' per un trattamento illecito o effettuato in modo non corretto (articolo 38);
  • 22)collabora a un'eventuale modifica della convenzione (articolo 43);
  • 23)e' responsabile di altri compiti che il Consiglio gli affida in particolare nell'ambito delle disposizioni di applicazione della presente convenzione. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascun membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto. 3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione puo' farsi sostituire da un supplente; in caso di assenza del membro titolare, il membro supplente puo' esercitarne il diritto di voto. 4. La Commissione delle Comunita' europee e' invitata ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. Il consiglio di amministrazione puo' tuttavia decidere di deliberare in assenza del rappresentante della Commissione. 5. I membri titolari o supplenti sono autorizzati a farsi accompagnare e consigliare, nelle discussioni del consiglio di amministrazione, da esperti dei rispettivi Stati membri. 6. La presidenza del consiglio di amministrazione e' assunta dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio. 7. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno con decisione presa all'unanimita'. 8. Le astensioni non ostano all'adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione che richiedono l'unanimita'. 9. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. 10. Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno all'unanimita':
  • 1)una relazione generale sulle attivita' svolte dall'Europol nell'anno trascorso;
  • 2)una relazione sulle attivita' previste dall'Europol che tenga conto delle necessita' operative degli Stati membri e delle incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol. Queste relazioni sono presentate al Consiglio, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art28 · fonte su Normattiva