DI ACCESSO 1. Chiunque desideri esercitare il suo diritto di accedere ai dati memorizzati prezzo l'Europol che lo riguardano o di fare verificare tali dati, puo' a tale scopo presentare a titolo gratuito una domanda, in uno Stato membro di sua scelta, all'autorita' nazionale competente che la sottopone quindi senza indugio all'Europol e avvisa il richiedente che quest'ultimo gli rispondera' direttamente. 2. La domanda deve formare oggetto di un trattamento completo da parte dell'Europol entro i tre mesi successivi al suo ricevimento da parte dell'autorita' nazionale competente dello Stato membro. 3. Il diritto della persona interessata di accedere ai dati che la riguardano o di farli verificare si esercita nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale essa l'ha fatto valere, tenendo conto delle disposizioni seguenti: Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato preveda la comunicazione relativa ai dati, quest'ultima e' rifiutata se cio' e' necessario

  • 1)per il corretto svolgimento delle funzioni dell'Europol,
  • 2)per la protezione della sicurezza degli Stati membri e dell'ordine pubblico o per la lotta contro i crimini,
  • 3)per la protezione dei diritti e delle liberta' di terzi, e pertanto le esigenze delle persone interessate alla comunicazione devono passare in secondo piano. 4. Il diritto alla comunicazione si esercita nel rispetto del paragrafo 3 secondo le procedure seguenti:
  • 1)per i dati introdotti nel sistema di informazione di cui all'articolo 8, la comunicazione puo' essere decisa soltanto se lo Stato membro che ha introdotto i dati e gli Stati membri direttamente interessati da tale comunicazione hanno avuto in precedenza la possibilita' di rendere nota la loro posizione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione. I dati comunicabili nonche' le modalita' relative alla comunicazione sono indicati dallo Stato membro che ha introdotto i dati.
  • 2)Per i dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione, gli Stati membri direttamente interessati da tale comunicazione devono aver avuto in precedenza la possibilita' di rendere nota la loro posizione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione.
  • 3)Per i dati introdotti negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 10, la comunicazione e' subordinata a un assenso dell'Europol e degli Stati membri che partecipano all'analisi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e a quello dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione. Qualora uno o piu' Stati membri o l'Europol si siano detti contrari alla comunicazione relativa ai dati, l'Europol notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto. 5. Il diritto alla verifica si esercita secondo le procedure seguenti: Qualora la legislazione nazionale applicabile non preveda la comunicazione relativa ai dati o si tratti di una semplice domanda di verifica, l'Europol, in stretto coordinamento con le autorita' nazionali interessate, procede alle verifiche e notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto. 6. Nella risposta a una domanda di verifica o di accesso ai dati, l'Europol informa il richiedente che puo' presentare un ricorso dinanzi all'autorita' di controllo comune se la decisione non lo soddisfa. Egli puo' anche rivolgersi all'autorita' di controllo comune se la sua domanda non ha avuto risposta entro i termini previsti dal presente articolo. 7. Se il richiedente presenta un ricorso dinanzi all'autorita' di controllo comune di cui all'articolo 24, il ricorso e' istruito da tale autorita'. Qualora il ricorso riguardi la comunicazione relativa ai dati introdotti da uno Stato membro nel sistema di informazione, l'autorita' di controllo comune decide in conformita' della legislazione nazionale dello Stato membro presso il quale e' stata introdotta la domanda. L'autorita' di controllo comune consulta in via preliminare l'autorita' di controllo nazionale o la giurisdizione competente dello Stato membro da cui proviene il dato. Questa autorita' o giurisdizione procede alle verifiche necessarie per stabilire in particolare se la decisione relativa al rifiuto sia stata presa in conformita' dei paragrafi 3 e 4, primo comma del presente articolo. In questo caso la decisione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della comunicazione, e' presa dall'autorita' di controllo comune in stretto coordinamento con l'autorita' di controllo nazionale o la giurisdizione competente. Qualora il ricorso riguardi la comunicazione relativa ai dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione o ai dati memorizzati negli archivi di lavoro per fini di analisi, l'autorita' di controllo comune, in caso di opposizione persistente dell'Europol o di uno Stato membro, puo', dopo aver sentito l'Europol o lo Stato membro, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se non viene raggiunta tale maggioranza l'autorita' di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto. Qualora il ricorso riguardi la verifica dei dati introdotti da uno Stato membro nel sistema di informazione, l'autorita' di controllo comune si accerta che le verifiche necessarie siano state effettuate correttamente, in stretto coordinamento con l'autorita' di controllo nazionale dello Stato membro che ha introdotto i dati. L'autorita' di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto. Qualora il ricorso riguardi la verifica dei dati introdotti dall'Europol nel sistema di informazione o dei dati memorizzati negli archivi di lavoro per fini di analisi, l'autorita' di controllo comune si accerta che le verifiche necessarie siano state effettuate correttamente dell'Europol. L'autorita' di controllo comune notifica al richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul suo conto. 8. Le disposizioni che precedono si applicano per analogia ai dati non automatizzati detenuti dall'Europol in forma di archivi, ossia a qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art19 · fonte su Normattiva