CONVENZIONE BASATA SULL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL) LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio del ventisei luglio millenovecentonovantacinque, CONSAPEVOLI dei problemi urgenti che si pongono a causa del terrorismo, del traffico illecito di stupefacenti e di altre forme gravi di criminalita' internazionale, CONSIDERANDO la necessita' di progredire nella solidarieta' e cooperazione tra Stati membri dell'Unione europea, segnatamente migliorando la cooperazione tra le loro forze di polizia; CONSIDERANDO che tali progressi devono permettere di migliorare la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico; CONSIDERANDO che il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 prevede l'istituzione di un ufficio europeo di polizia (Europol); CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 secondo la quale l'Europol viene istituito nei Paesi Bassi e ha sede all'Aia; TENENDO A MENTE l'obiettivo comune di migliorare la cooperazione tra forze di polizia nel settore del terrorismo, del traffico illecito di stupefacenti e di altre forme gravi di criminalita' internazionale mediante uno scambio di informazioni costante, sicuro e intenso tra l'Europol e le unita' nazionali degli Stati membri; PARTENDO DAL PRESUPPOSTO che le forme di cooperazione contemplate nella presente convenzione non devono pregiudicare altre forme di cooperazione bilaterale o multilaterale; CONVINTE della necessita' di rivolgere, anche nel campo della cooperazione tra forze di polizia, particolare attenzione alla tutela dei diritti dei singoli individui e in particolare alla protezione dei dati di carattere personale; CONSIDERANDO che l'attivita' svolta dall'Europol in base alla presente convenzione lascia impregiudicate le competenze delle Comunita' europee e che l'Europol e le Comunita' europee hanno un reciproco interesse, nell'ambito dell'Unione europea, a istituire forme di cooperazione che consentano a entrambi di svolgere i rispettivi compiti nel modo piu' efficace possibile, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 ISTITUZIONE 1. Gli Stati membri dell'Unione europea, denominati in appresso "Stati membri", istituiscono con la presente convenzione un ufficio europeo di polizia, in appresso denominato "Europol". 2. L'Europol e' in contatto in ogni Stato membro con un'unica unita' nazionale creata o designata ai sensi dell'articolo 4.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art1 · fonte su Normattiva