' DI CONTROLLO COMUNE 1. E' istituita un'autorita' di controllo comune indipendente incaricata di vigilare, nel rispetto della presente convenzione, sull'attivita' dell'Europol per accertarsi che la memorizzazione, il trattamento e l'utilizzazione dei dati detenuti dai servizi dell'Europol non ledano i diritti delle persone. L'autorita' di controllo comune controlla inoltre la legittimita' della trasmissione dei dati provenienti dall'Europol. L'autorita' di controllo comune e' composta da al massimo due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna delle autorita' di controllo nazionali; essi offrono pertanto tutte le garanzie di indipendenza e posseggono le capacita' richieste. Sono nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto deliberativo. L'autorita' di controllo comune designa nel suo seno un presidente. Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorita' di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorita'. 2. L'Europol e' tenuto a assistere l'autorita' di controllo comune nello svolgimento delle sue funzioni. Esso e' segnatamente tenuto a:
- 1)fornire le informazioni che essa richiede e permetterle di accedere a tutti i documenti e dossier e in particolare di accedere ai dati memorizzati,
- 2)permetterle di accedere in qualsiasi momento a tutti i suoi locali,
- 3)eseguire le decisioni dell'autorita' di controllo comune in materia di ricorsi, in conformita' delle disposizioni previste all'articolo 19, paragrafo 7 e all'articolo 20, paragrafo 4. 3. L'autorita' di controllo comune e' anche competente per l'esame delle difficolta' di applicazione e interpretazione connesse con l'attivita' dell'Europol per quanto riguarda il trattamento e l'utilizzazione di dati di carattere personale, per l'esame di problemi che possono sorgere all'atto del controllo indipendente effettuato dalle autorita' di controllo degli Stati membri o nell'esercizio del diritto all'informazione, nonche' per l'elaborazione di proposte armonizzate in vista di soluzioni comuni ai problemi che si presentano. 4. Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorita' di controllo comune di verificare la legittimita' e la correttezza dell'eventuale memorizzazione, rilevamento, trattamento ed utilizzazione di dati di carattere personale che lo riguardano, effettuati presso l'Europol. 5. Qualora l'autorita' di controllo comune costati violazioni di disposizioni della presente convenzione nella memorizzazione, nel trattamento o nell'utilizzazione di dati di carattere personale, essa invia al direttore dell'Europol le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un termine da essa stabilito. Il direttore tiene informato il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. In caso di difficolta', l'autorita' di controllo comune interpella il consiglio di amministrazione. 6. L'autorita' di controllo comune redige periodicamente relazioni di attivita'. Queste sono trasmesse al Consiglio secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea; prima di cio' si lascia al consiglio di amministrazione la possibilita' di formulare un parere, che viene allegato alla relazione. L'autorita' di controllo comune decide di rendere pubblica o non rendere pubblica la relazione di attivita' e, se del caso, decide in merito alle modalita' della pubblicazione. 7. L'autorita' di controllo comune adotta, con decisione presa all'unanimita', un proprio regolamento interno. Esso e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. Essa costituisce nel suo seno un comitato composto di un membro di ciascuna delegazione, che dispone di un voto deliberativo. Il comitato e' incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi previsti all'articolo 19, paragrafo 7 e all'articolo 20, paragrafo 4. Qualora lo richiedano, le parti, assistite da consulenti ove lo desiderino, sono ascoltate dal comitato. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti in causa. 8. Essa puo' inoltre istituire una o piu' commissioni. 9. Essa e' consultata sulla parte del progetto di bilancio che la riguarda. Il suo parere e' allegato al progetto di bilancio in questione. 10. Essa e' assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
