Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della convenzione medesima.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
