Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della convenzione medesima.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~art4 · fonte su Normattiva