1. L'obiettivo dell'Europol e' di migliorare, nel quadro della cooperazione tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalita' internazionale, purche' esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purche' due o piu' Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalita' in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravita' e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri. 2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol e' incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati. L'Europol si occupera' altresi', al piu' tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attivita' terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumita' fisica, la liberta' delle persone e i beni. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, puo' decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di queste attivita' di terrorismo prima del termine previsto. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, puo' decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di altre forme di criminalita' tra quelle enumerate nell'allegato della presente convenzione o di aspetti specifici di tali forme di criminalita'. Prima di prendere una decisione il Consiglio incarica il consiglio di amministrazione di predisporre la decisione e di indicare in particolare le incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol. 3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalita' o per aspetti specifici di una forma di criminalita' comprende allo stesso tempo:

  • 1)il riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalita' o ai loro aspetti specifici
  • 2)i reati ad essi connessi. Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalita' precisate agli articoli 8 e 10: - i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol; - i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol; - i reati commessi per assicurare l'impunita' degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol. 4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalita'. 5. Per "traffico illecito di stupefacenti" di cui ai paragrafi 1 e 2 si intendono i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988, nonche' nelle disposizioni che modificano o integrano detta convenzione.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art2 · fonte su Normattiva