' DI CONTROLLO NAZIONALE 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorita' di controllo nazionale incaricata di accertarsi, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, la consultazione e la trasmissione, in qualsiasi forma, all'Europol di dati di carattere personale da parte di detto Stato membro avvengano in modo lecito e che non siano lesi i diritti delle persone. A tal fine l'autorita' di controllo ha accesso, prezzo le unita' nazionali o gli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro, contenuti nel sistema di informazione e nel sistema di indice, secondo le procedure nazionali applicabili. Per esercitare il controllo le autorita' di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai dossier dei rispettivi ufficiali di collegamento nell'ambito dell'Europol. Inoltre, conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorita' di controllo nazionali controllano le attivita' svolte dalle unita' nazionali conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e dagli ufficiali di collegamento conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, punti 1 e 3 e paragrafi 4 e 5, sempre che tali attivita' riguardino la protezione dei dati personali. 2. Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorita' di controllo nazionale di verificare la legittimita' dell'introduzione e della trasmissione all'Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, nonche' della consultazione di tali dati da parte del rispettivo Stato membro. Tale diritto viene esercitato secondo la legislazione nazionale dello Stato membro alla cui autorita' di controllo nazionale la richiesta e' rivolta.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
