DI PROTEZIONE DEI DATI 1. Per quanto riguarda il trattamento di dati di carattere personale in archivi e nel quadro dell'applicazione della presente convenzione ciascuno Stato membro adotta, al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore di detta convenzione, le disposizioni di diritto interno necessarie per assicurare un livello di protezione dei dati almeno pari a quello derivante dall'applicazione dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, tenendo conto della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'uso dei dati di carattere personale da parte delle autorita' di polizia. 2. La trasmissione di dati di carattere personale prevista dalla presente convenzione potra' avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione di tali dati previste dal paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio di ciascuno degli Stati membri che partecipano alla trasmissione di cui trattasi. 3. Nel rilevamento, trattamento e uso dei dati di carattere personale l'Europol si attiene ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. L'Europol rispetta questi principi anche per i dati non automatizzati che detiene in forma di archivi, ossia qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
