DEI DATI 1. L'Europol e' tenuto a adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l'esecuzione della presente convenzione. Le misure sono considerate necessarie solo quando il relativo costo e' proporzionato all'obiettivo di protezione. 2. Ciascuno Stato membro e l'Europol adottano, per il trattamento automatizzato di dati nell'ambito di servizi dell'Europol, misure atte:

  • 1)a vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati di carattere personale (controllo dell'accesso alle attrezzature),
  • 2)a impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
  • 3)a impedire che nell'archivio siano inseriti, senza autorizzazione, dati di carattere personale e che di essi sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);
  • 4)a impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utilizzazione);
  • 5)a garantire che le persone autorizzate all'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente a dati di loro competenza (controllo dell'accesso);
  • 6)a garantire la possibilita' di verificare ed accertare a quali organismi possono essere trasmessi dati di carattere personale mediante attrezzature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
  • 7)a garantire la possibilita' di verificare ed accertare a posteriori quali dati di carattere personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati nonche' il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'introduzione);
  • 8)a impedire che, all'atto della trasmissione di dati di carattere personale nonche' del trasporto di supporti di dati, possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione dati di carattere personale (controllo del trasporto);
  • 9)a garantire che, in caso di guasto, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati immediatamente (riparazione);
  • 10)a garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilita') e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticita').

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art25 · fonte su Normattiva