1. L'Europol e gli Stati membri adottano adeguate misure per garantire la protezione delle informazioni che devono essere tenute segrete, raccolte in applicazione della presente convenzione o scambiate nell'ambito dell'Europol. A tal fine il Consiglio adotta all'unanimita' un'adeguata normativa in materia di protezione del segreto, preparata dal consiglio di amministrazione e sottoposta al Consiglio secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea. 2. Qualora l'Europol incarichi determinate persone di svolgere attivita' sensibili dal punto di vista della sicurezza, gli Stati membri si impegnano a fare effettuare, su richiesta del direttore dell'Europol e in conformita' delle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza su tali persone aventi la loro cittadinanza e a prestarsi a tal fine mutua assistenza. L'autorita' competente ai sensi delle disposizioni nazionali comunica all'Europol solo il risultato della sua indagine di sicurezza, che e' vincolante per quest'ultimo. 3. Ogni Stato membro e l'Europol possono designare per il trattamento dei dati in sede di Europol soltanto persone specificamente qualificate e sottoposte ad un controllo di sicurezza.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
