' GIURIDICA 1. L'Europol ha personalita' giuridica. 2. In ciascuno degli Stati membri l'Europol ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Esso puo' in particolare acquistare od alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. 3. L'Europol, ha facolta' di concludere un accordo sulla sede con il Regno dei Paesi Bassi e di concludere gli accordi sulla protezione del segreto richiesti a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, nonche' altri accordi con gli Stati e organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4 nell'ambito delle norme adottate all'unanimita' dal Consiglio sulla base della presente convenzione e del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art26 · fonte su Normattiva