TIPI DI RESPONSABILITA' 1. La responsabilita' contrattuale dell'Europol e' disciplinata dalla legge che si applica al contratto in questione. 2. In materia di responsabilita' non contrattuale, l'Europol deve, indipendentemente da una responsabilita' ai sensi dell'articolo 38, risarcire i danni causati dai suoi organi, vicedirettori o agenti nell'esercizio delle loro funzioni, se tali danni sono loro attribuibili. Quanto precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti basato sulla legislazione nazionale degli Stati membri. 3. La persona lesa ha il diritto di esigere che l'Europol si astenga da un'azione o la revochi. 4. Le giurisdizioni nazionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilita' dell'Europol di cui al presente articolo sono determinate con riferimento alle pertinenti disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, successivamente adattata da convenzioni relative all'adesione.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art39 · fonte su Normattiva