DEL SEGRETO E DELLA RISERVATEZZA 1. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol e gli ufficiali di collegamento devono astenersi da qualsiasi atto e espressione di opinioni che possano ledere la dignita' dell'Europol o nuocere alla sua attivita'. 2. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol e gli ufficiali di collegamento nonche' tutte le altre persone particolarmente vincolate al segreto e alla riservatezza, sono tenuti ad osservare - nei confronti di tutte le persone non autorizzate e del pubblico - la discrezione su fatti e informazioni di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o nell'ambito della loro attivita'. Tale obbligo non sussiste per fatti ed informazioni che, per il loro contenuto, non esigono alcuna segretezza. L'obbligo del segreto e della riservatezza rimane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attivita'. L'Europol notifica l'obbligo di cui alla prima frase e fa presenti le conseguenze penali di una violazione; viene preso atto della notifica per iscritto. 3. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol, gli ufficiali di collegamento nonche' le persone vincolate al segreto di cui al paragrafo 2 non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore, al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sede giudiziaria o extragiudiziaria su fatti ed informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attivita'. Il Direttore o il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, si mette in contatto con l'autorita' giudiziaria o con qualsiasi altro organo competente al fine di prendere le misure necessarie in base alla legislazione nazionale che si applica all'organo in questione per mettere a punto a punto le modalita' della deposizione al fine di garantire la riservatezza delle informazioni oppure, sempre che la legislazione nazionale lo consenta, per rifiutare la comunicazione relativa alle informazioni, qualora la protezione degli interessi vitali dell'Europol o di uno Stato membro lo richieda. Qualora la legislazione dello Stato membro preveda il diritto di rifiutare la deposizione, le persone invitate a deporre devono essere debitamente autorizzate a testimoniare. L'autorizzazione e' data dal direttore e, qualora egli stesso sia invitato a deporre, dal consiglio di amministrazione. Qualora un ufficiale di collegamento sia chiamato a deporre in merito a informazioni che gli sono pervenute dall'Europol, l'autorizzazione e' rilasciata previo accordo dello Stato membro da cui dipende l'ufficiale di collegamento in questione. Inoltre, qualora appaia che la deposizione puo' comprendere informazioni trasmesse da uno Stato membro o che riguardano verosimilmente uno Stato membro, il parere di tale Stato membro deve essere ottenuto prima del rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione a testimoniare puo' essere rifiutata solo qualora cio' sia necessario per garantire interessi superiori degni della protezione dell'Europol o di quella dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale obbligo rimane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attivita'. 4. Ogni Stato membro considera tutte le violazioni dell'obbligo di segreto e di riservatezza di cui ai paragrafi 2 e 3 come violazioni delle sue disposizioni giuridiche per la tutela dei segreti professionali o delle sue disposizioni per la protezione di documenti riservati. Se del caso ogni Stato introduce al piu' tardi alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione le norme di diritto nazionale o le disposizioni richieste ai fini delle azioni giudiziarie contro le violazioni degli obblighi di riservatezza o di protezione del segreto di cui ai paragrafi 2 e 3. Esso provvede affinche' queste norme e disposizioni si applichino anche ai suoi propri agenti che nell'ambito delle loro attivita' sono in rapporto con l'Europol.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
