E IMMUNITA' 1. L'Europol, i membri degli organi, i suoi vicedirettori e agenti godono dei privilegi e delle immunita' necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in conformita' di un protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri. 2. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano in termini identici, per gli ufficiali di collegamento inviati dagli altri Stati membri nonche' per i loro familiari, i privilegi e le immunita' necessari al corretto svolgimento dei compiti di tali ufficiali presso l'Europol. 3. Il protocollo di cui al paragrafo 1 e' adottato dal Consiglio che delibera all'unanimita', secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea ed e' adottato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art41 · fonte su Normattiva