CON GLI STATI ED ORGANISMI TERZI 1. Qualora cio' sia utile per svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 l'Europol instaura e mantiene relazioni di cooperazione con gli organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 1-3. Il consiglio di amministrazione, deliberando all'unanimita', stabilisce le norme che disciplinano tali relazioni. L'articolo 10, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 18, paragrafo 2 restano impregiudicati; uno scambio di dati di carattere personale puo' aver luogo solo nel rispetto delle disposizioni dei titoli II, III e IV della presente convenzione. 2. Qualora cio' sia necessario per svolgere le funzioni definite all'articolo 3, l'Europol puo' inoltre instaurare e mantenere relazioni con gli Stati e gli altri organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 4-7. Il Consiglio, che delibera all'unanimita' secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, stabilisce norme che disciplinano le relazioni di cui alla prima frase. Si applica per analogia il disposto dell'articolo 1, terza frase.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
