DI COLLEGAMENTO 1. Ciascuna unita' nazionale invia all'Europol almeno un ufficiale di collegamento. Il numero di ufficiali di collegamento che possono essere inviati all'Europol degli Stati membri e' deciso all'unanimita' dal consiglio di amministrazione; tale decisione puo' essere modificata in qualsiasi momento con decisione unanime del consiglio di amministrazione. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente convenzione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. 2. Gli ufficiali di collegamento sono incaricati dalle rispettive unita' nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito dell'Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento dell'Europol. 3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 gli ufficiali di collegamento facilitano, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lo scambio di informazioni tra le unita' nazionali da cui provengono e l'Europol, in particolare
- 1)trasmettendo all'Europol informazioni provenienti delle rispettive unita' nazionali,
- 2)comunicando alle rispettive unita' nazionali le informazioni dell'Europol e
- 3)cooperando con gli agenti dell'Europol mediante informazioni e consulenza nell'analisi delle informazioni concernenti lo Stato membro di origine. 4. Al tempo stesso gli ufficiali di collegamento contribuiscono, in conformita' della legislazione nazionale e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 allo scambio di informazioni provenienti delle unita' nazionali e al coordinamento delle misure che ne derivano. 5. Ove sia necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, gli ufficiali di collegamento hanno il diritto di accedere ai diversi archivi, secondo le opportune disposizioni precisate nei pertinenti articoli. 6. All'attivita' degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 25. 7. Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, i diritti ed i doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol sono decisi all'unanimita' dal consiglio d'amministrazione. 8. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunita' necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2. 9. Nel suo edificio l'Europol mette a disposizione degli Stati membri, a titolo gratuito, i locali necessari per l'attivita' degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse con l'invio degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine; cio' vale anche per le spese relative alla loro attrezzatura, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione, all'unanimita', raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio dell'Europol.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
