personale distaccato che infrangera' le disposizioni di legge del Paese ospitante sara' escluso, insindacabilmente, dai corsi o dai periodi di atdestramento. Le Autorita' militari del Paese ospitante forniranno, in ogni caso, assistenza nello svolgimento delle procedure amminitrative applicabili.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art7 · fonte su Normattiva