personale distaccato che infrangera' le disposizioni di legge del Paese ospitante sara' escluso, insindacabilmente, dai corsi o dai periodi di atdestramento. Le Autorita' militari del Paese ospitante forniranno, in ogni caso, assistenza nello svolgimento delle procedure amminitrative applicabili.
Testo vigente dal 16 aprile 1999
