risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nell'esercizio della propria missione/esercitazione o in connessione con lo sviluppo di essa, spetta al Paese inviante. Ammesso che questi danni colpiscano persone, mezzi e potenzialita' militari, verranno regolate di comune accordo le eventuali controversie e la liquidazione dei danni. Se del caso, le due Delegazioni di SMD, per le problematiche tecnico-militari, ed il Comitato Misto, previsto dall'Articolo 5, per gli aspetti tecnico-amministrativi, potranno essere incaricati di proporre intese e soluzioni particolari. In ogni caso, la normativa giuridica da applicare a casi singoli nonrisolvibili di comune accordo sara' quella del Paese ospitante.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art6 · fonte su Normattiva