[1]ARTICOLO XVII

[2]DENUNCIA PER PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO PENALE

[3]1. Ogni denuncia inviata da una Parte diretta ad ottenere che si instaurino procedimenti penali dinanzi alle Autorita' giudiziarie dell'altra Parte sara' oggetto di comunicazioni in conformita' alle procedure previste dagli articoli IV e V.

[4]2. La Parte richiesta notifichera' alla Parte richiedente il seguito dato alla denuncia.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artxvii · fonte su Normattiva