[1]di trattamento
[2]Ogni persona che e' o e' stata soggetta alla legislazione di una Parte, nonche' i suoi familiari a carico e i superstiti, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi della legislazione dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.
Testo vigente dal 6 luglio 2015
