[1]' delle prestazioni

[2]1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, le prestazioni acquisite da ogni persona di cui all'Articolo 3, ai sensi della legislazione di' una delle Parti o in virtu' del presente Accordo, sono erogabili nel territorio dell'altra Parte e non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risiede nel territorio di questa seconda Parte. 2. Le prestazioni erogabili in virtu' del presente Accordo ad una persona che e' o che e' stata soggetta alla legislazione di entrambe le Parti, ed ai suoi familiari o superstiti, sono erogate anche nel territorio di un terzo Stato.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art5 · fonte su Normattiva