Il presente Accordo non pregiudica: a. le attivita' di pesca condotte in conformita' alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione Europea in materia; b. le disposizioni dell'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982) in materia di diritti, libera' e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva di una delle Parti, come previsto dall'articolo citato.

Testo vigente dal 24 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;93~allegato-art3 · fonte su Normattiva