Il presente Accordo ed ogni scambio di Note in conformita' con l'articolo 8, (1) verra' registrato presso l'organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Testo vigente dal 3 agosto 1965
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Testo vigente dal 3 agosto 1965
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-07-03;931~art10 · fonte su Normattiva