1. Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento richiedere le consultazioni tra le competenti autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti su qualunque questione relativa alla interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 45 giorni dalla data della richiesta e dovranno concludersi entro 60 giorni dal loro inizio. Qualsiasi decisione in tal modo concordata entrera' in vigore mediante lo scambio immediato di note diplomatiche. 2. Nell'eventualita' che un accordo non sia raggiunto entro i 60 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la questione sara' deferita, dietro richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale come previsto nel paragrafo 3 del presente articolo. 3. Il Tribunale arbitrale cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo sara' composto di 3 membri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle Parti contraenti ed il terzo, cittadino di un terzo Stato, sara' il presidente e la sua nomina verra' concordata tra i membri designati dalle Parti contraenti. La decisione del presidente sara' definitiva. 4. Se gli arbitri designati non si accordano sulla scelta del presidente oppure se il presidente non abbia raggiunto una decisione entro i 60 giorni dalla designazione degli arbitri, in tal caso ciascuna Parte contraente puo' demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente in merito, il quale possa in seguito essere istituito nell'ambito dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale o, in caso che non esista un tribunale del genere, al Consiglio della detta organizzazione e le Parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni cosi' adottate. 5. Ciascuna Parte contraente sara' responsabile per le spese dell'arbitro da essa designato e del personale di cancelleria messo a disposizione e ambedue le Parti contraenti parteciperanno in misura pari a tutte le ulteriori spese rese necessarie dalle attivita' del tribunale comprese quelle sostenute dal presidente. 6. Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa, designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concessa in base al presente Accordo all'altra Parte contraente che si trovi in difetto, o all'impresa designata di quella Parte contraente o all'impresa designata che si trovi in difetto.

Testo vigente dal 3 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;931~art8 · fonte su Normattiva