[1]Articolo IX
[2]L'impresa designata dovra' provare a soddisfazione delle autorita' competenti dell'altra Parte di aver correttamente assicurato il pagamento delle indennita' per danni causati nel caso di incidenti a passeggeri, merci o beni secondo i limiti di responsabilita' riconosciuti dai due Paesi.
Testo vigente dal 4 agosto 1965
