[1]Articolo VIII
[2]Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione di esercizio all'impresa di trasporto aereo designato dall'altra Parte contraente, quando ne abbia prove sufficienti che una parte sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani di nazionali di quest'ultima Parte contraente o quando l'impresa di trasporto aereo non si conformi alle leggi e regolamenti cui si riferisce l'articolo VII, ovvero non adempia alle obbligazioni imposte dal presente Accordo e dal suo Annesso.
Testo vigente dal 4 agosto 1965
