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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 14 maggio 1936 - Anno XIV

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Rossoni - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 2 giugno 1936 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1936-05-14;934~art1 · fonte del testo